Petrolio, V.I.A. e “salami slicing”. Un piccolo comune austriaco batte i petrolieri

20150216_122031_resized[di Augusto De Sanctis su augustodesanctis.wordpress.com] Straßwalchen vi dice qualcosa? Avete mai sentito parlare di “salami slicing“? Lo scavo di un pozzo in profondità per la ricerca di idrocarburi deve essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale? Questa Valutazione come deve avvenire?

Oggi cerchiamo di dare alcune risposte a queste domande commentando una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla ricerca petrolifera.

La Corte di Giustizia Europea è intervenuta con una importante sentenza dello scorso febbraio sul tema delle trivellazioni esplorative per la ricerca di petrolio e gas e, in particolare, della valutazione del cosiddetto effetto cumulo. Una sentenza sostanzialmente passata inosservata in Italia ma di estrema importanza per le nostre lotte (un articolo di Eleonora Santucci è uscito su Greenreport; a mio avviso il titolo non coglieva la vera portata della sentenza e, anzi, evidenziava aspetti marginali) .

I FATTI

Il comune austriaco di Straßwalchen, circa 7.000 abitanti, con altri 59 ricorrenti, aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo locale contro un progetto petrolifero di ricerca di idrocarburi poiché era stato approvato dal Ministero austriaco dell’economia, della famiglia e della gioventù (sic!) senza sottoporre l’intervento a preventiva Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Tribunale austriaco a sua volta ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia Europea sulla necessità della V.I.A. per progetti di ricerca di idrocarburi che prevedono trivellazioni in profondità.

LASENTENZA (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162221&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167505)

La Corte, con un ragionamento a mio avviso molto elegante e solido, discostandosi da quanto proposto sia dal tribunale austriaco sia dalle conclusioni dell’Avvocato generale, ha stabilito che:

1)in base alla Direttiva comunitaria sulla V.I.A. (337/1985 e successive modifiche ed integrazioni http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf) un progetto esplorativo, seppur con chiari intenti commerciali, non rientra tra gli interventi per i quali l’Unione Europea prevede obbligatoriamente la Valutazione di Impatto Ambientale poiché non figura tra le categorie elencate nell’Allegato I della Direttiva che devono fare la procedura di V.I.A. direttamente.

2)questi progetti rientrano invece tra le categorie dell’Allegato II; sono quelli per i quali l’Unione Europea chiede agli stati di valutare caso per caso oppure fissando delle soglie dimensionali la necessità di Una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Si tratta della nostra procedura di assoggettabilità a V.I.A.. Questo allegato non parla esplicitamente di trivellazioni per ricerca di idrocarburi ma, sostiene la corte, il tipo di progetto è sostanzialmente analogo con quelli elencati nell’allegato. Il punto è di fondamentale importanza, perché il Governo austriaco, assieme al Tribunale amministrativo austriaco nella formulazione dei quesiti e all’Avvocato generale presso la corte di giustizia che aveva istruito il caso, avevano completamente ignorato questo aspetto, quello, appunto dell’assoggettabilità a V.I.A.!

Queste due decisioni della Corte non cambiano molto la vita a noi italiani perché con lo Sblocca/Sporca Italia, pur di togliere la competenza alle regioni e riportarla allo Stato, il Governo Renzi ha stabilito che in ogni caso un progetto di esplorazione per la ricerca di idrocarburi in terraferma deve essere sottoposto direttamente a V.I.A. nazionale.

L’EFFETTO CUMULO, IL PUNTO IMPORTANTE PER NOI ITALIANI

Il punto importante della sentenza è quello relativo alla valutazione dell’effetto cumulo.

L’impatto di un’attività umana, preso singolarmente, potrebbe essere compatibile con l’ambiente di un territorio. Se, però, in quell’area insistono più progetti che incidono sull’aria o sul suolo o sull’acqua (o su tutte e tre le matrici) gli impatti complessivi possono essere insostenibili per quell’ambiente e per l’uomo che vi abita. Basti pensare alle emissioni di inquinanti come polveri e benzene.

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Gli effetti possono essere additivi (cioè sommarsi semplicemente) oppure sinergici(ad esempio una sostanza emessa da un impianto può reagire con quella emessa da un industria vicina determinando impatti più rilevanti).

La Valutazione dell’effetto cumulo consiste proprio in questo: misurare gli impatti di più progetti in aree omogenee e, di conseguenza, verificare la sostenibilità di un nuovo progetto che si vuole realizzare in quel contesto.

La Corte di Giustizia, nella sentenza di febbraio, ha sottolineato che deve essere sempre assicurata la valutazione dell’effetto cumulo se più progetti insistono sullo stesso territorio. La Corte precisa che tale analisi non deve essere ristretta al solo territorio comunale ma può estendersi ad aree più vaste a seconda della tipologia di progetti e degli impatti che si possono verificare.

Qui la Corte chiarisce un altro concetto fondamentale: l’effetto cumulo deve essere valutato anche se i progetti appartengono a categorie diverse se gli effetti ambientali della loro realizzazione possono cumularsi, per effetto additivo o sinergico.

Ad esempio, una nuova strada dovrà essere valutata assieme ad una raffineria già esistente visto che entrambi i progetti determinano emissioni di inquinanti nell’aria, la strada con nuovi volumi di traffico e la raffineria per la produzione.

L’impatto di un progetto per un nuovo pozzo esplorativo, ad esempio, bisognerà valutarlo considerando sia la presenza di altri pozzi in un’area omogenea (ad esempio, per la presenza di un’unica falda) sia l’esistenza di altre attività umane preesistenti o in progetto che possono comportare gli stessi impatti (ad esempio, un’industria che estrae acqua dalla stessa falda attraversata dal pozzo).

Si tratta, tra l’altro, di una bacchettata indiretta al Governo italiano che recentemente ha proposto al Parlamento una versione dell’effetto cumulo tecnicamente del tutto infondata; il Governo vuole restringere la valutazione dell’effetto cumulo ai progetti della stessa categoria!

EFFETTO CUMULO, QUESTO SCONOSCIUTO IN ITALIA

La Corte di Giustizia è intervenuta su una questione notissima, prevista dalle normative citate e oggetto di altre sentenze della Corte stessa e dei tribunali nazionali.

Nonostante leggi e sentenze come avvenuto in Austria anche in Italia gli Enti Pubblici in Italia, in primis proprio il Ministero dell’Ambiente, non prendono praticamente mai in considerazione l’effetto cumulo nelle procedure autorizzative dei pozzi petroliferi.

Nelle nostre osservazioni alle varie procedure di V.I.A. attivate, le ultime proprio su pozzi esplorativi, come quelli di Carpignano sesia e Ripatransone, ci troviamo a dover contestare studi di impatto presentati dalle aziende del tutto carenti su questo aspetto.

A Carpignano, ad esempio, la falda superficiale mostra segni di scadimento della qualità rispetto agli obiettivi comunitari. In una situazione del genere si può aggiungere una nuova fonte di stress ambientale come un pozzo di petrolio?

Negli studi di impatto ambientale presentati non vengono mai analizzati i pozzi e i titoli minerari circostanti.

Il progetto per lo scavo di un pozzo esplorativo a Zibido S. Giacomo vicino Milano pochi giorni fa ha avuto lacompatibilità ambientale dalla Regione Lombardia senza minimamente considerare l’effetto cumulo, quando il titolo minerario in questione (Badile) è letteralmente circondato da altri titoli come si vede bene da questa mappa.

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D’altro lato, cosa dobbiamo aspettarci da un Ministero dell’Ambiente che è riuscito nella storica impresa di richiedere ai croati per il loro tremendo programma di sviluppo petrolifero in Adriatico la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) transfrontaliera senza accorgersi che almeno loro la procedura l’hanno attivata mentre il nostro paese trivella qui e là e rilascia titoli minerari da anni come se piovesse senza attivare alcuna procedura di V.A.S. nonostante sia obbligatoria dal 2004 (la Direttiva sulla VAS è la 42/2001/CEE; dava tre anni ai paesi per recepirla)! Addirittura il Parlamento ha dovuto votare pochi giorni fa una risoluzione per obbligare il Governo a…rispettare una direttiva comunitaria del 2001!

Torneremo più avanti sulla questione della V.A.S., ora rimaniamo sulla V.I.A. parlando di “salami slicing“.

IL “SALAMI SLICING”

La sentenza della Corte ha ribadito in sostanza che non si può ricorrere al cosiddetto “salami slicing“, lo spezzettamento di un intervento unitario in tanti pezzi al fine di non sottoporre l’iniziativa a valutazione di impatto ambientale. Nell’area del comune austriaco insistono, infatti, ben 30 progetti per lo scavo di pozzi per la ricerca di gas.

UNA PROPOSTA

Si potrebbe prevedere il gemellaggio tra questo Comune austriaco e i tre comuni abruzzesi, Bellante, Campli e Mosciano  che, primi in Italia hanno vinto il ricorso contro un permesso di ricerca, quello di “Colle dei Nidi” (grazie anche al valente appoggio di Enzo Di Salvatore e Paolo Colasante in qualità di consulenti legali).

Pubblicato il 28 marzo 2015 su augustodesanctis.wordpress.com