GRANDI E PICCOLE OPERE, QUANDO LA VARIANTE DIVENTA AUTOMATICA…ELUSIONE DELLA DIRETTIVA V.A.S.!

elettrodotto[di Augusto De Sanctis su Augustodesanctis.com]  Torno a scrivere sul mio blog dopo la fatica e la grande gioia della manifestazione di Lanciano contro le trivelle.

 

Da tempo volevo scrivere di una sentenza della Corte di Giustizia Europea letteralmente dirompente, passata sostanzialmente in sordina nel nostro paese (tranne un articolo di Marco Grondacci).

 

Ricordo subito che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si applica ai piani e ai programmi (un piano regolatore, il piano dei rifiuti ecc.) mentre laValutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è relativa a progetti (una raffineria, un elettrodotto ecc.). Non sono procedure di poco conto: prevedono entrambe il coinvolgimento obbligatorio dei cittadini, con periodi per le osservazioni e accesso agli elaborati progettuali.Molto spesso accade che alcuni progetti (un gasdotto, ad esempio) non siano previsti nei piani vigenti (come un Piano regolatore). Che si fa? Si deve cambiare il Piano, ovviamente. Allora serve la V.A.S. con il coinvolgimento dei cittadini?

 

In teoria sì, ma l’escamotage italico ha colpito anche in questo campo!

 

In Italia, da anni, vale il giochetto delle grandi e piccole opere la cui approvazione determina la cosiddetta “variante automatica” dei piani vigenti, siano essi piani regolatori, piani dei parchi ecc. Il tutto senza assoggettare la variante a Valutazione Ambientale Strategica!

 

Cioè, se un Ministero approva un gasdotto che non è previsto dal Piano regolatore, allora quest’ultimo viene mutato “automaticamente”.

 

Questa “soluzione” è contenuta in diverse leggi ed è prevista per tantissime categorie di attività produttive (ad esempio, il DPR 160/2010, art.8).

 

Vale per elettrodotti, gasdotti, impianti produttivi ecc.

 

Il caso limite è contenuto nel decreto Sblocca/Sporca Italia che dispone, all’Art.37, che l’approvazione di un gasdotto comporta la variante automatica, favorevole all’opera, di qualsiasi tipo di piano. Testualmente “dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati”.

 

Tradotto, se si vuole far passare un gasdotto in zona A di riserva integrale di un parco nazionale, dove le regole sono ferree e non si può muovere un sasso (ad esempio, la Camosciara nel parco d’Abruzzo), basta approvare il gasdotto e automaticamente si cambia il piano (!) e si costruisce l’opera passando tranquillamente con le ruspe sopra habitat tutelati, almeno sulla carta, sbancando rocce e terreni.

 

Voi direte: è un caso limite.

 

No, accade ogni giorno. Prendiamo il cavo TERNA dal Montenegro (Tivat-Pescara-Cepagatti). Quest’opera, del valore di oltre un miliardo di euro, non è stata sottoposta ad alcuna procedura valutativa di carattere ambientale. Tra l’altro, il Piano regolatore del Comune di Cepagatti non la prevedeva.

 

Il Comune provò a dire al Ministero che serviva la V.A.S. ma i ministeri dell’Ambiente (sic!) e il Ministero dello Sviluppo Economico risposero in coro: si tratta di un’opera pubblica che determina la famosa “variante automatica” dei piani vigenti. Quindi, il Comune taccia.

 

Qui l’estratto del verbale della Conferenza dei Servizi (cliccare per ingrandire).

 

Questa soluzione italica non mi ha mai convinto. Mi dicevo: possibile che una norma nazionale possa scavalcare impunemente la Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica? Ricordo che la Direttiva prescrive di attivare la procedura di V.A.S. (e relativa fase pubblica per le osservazioni da parte dei cittadini, associazioni, comitati) per qualsiasi variante sostanziale a piani e programmi.

 

Nel Belpaese si cambiano addirittura Piani di tutela ambientale “automaticamente“.

 

Avevo cercato di approfondire l’argomento ma non ne ero venuto a capo.

 

Recentemente, leggendo la proposta di legge della Giunta regionale abruzzese sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), mi sono insospettito. Come mai introducevano un articolo specifico sul coordinamento delle procedure di V.I.A.-V.A.S. chiarendo che, in caso di opera assoggettata a V.I.A. la cui approvazione determina variante automatica di un piano, la V.I.A. deve contenere anche gli elementi della V.A.S. Tra questi, indicare le aree per le quali è prevista la variante a qualche piano.

 

Ho ripreso la mia ricerca e, grazie al sito di Grondacci, ne sono venuto a capo!

 

Esiste questa straordinaria sentenza del 2011 della Corte di Giustiziahttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109923&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14292

 

Cosa dice?

 

Non rispetta il diritto comunitario una norma che per una specifica attività produttiva permette la variante automatica di un Piano senza V.A.S.!

 

Scrive la Corte “ osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva (la V.A.S., ndr) non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.”

 

La Corte specifica inoltre che se l’opera è assoggettata a V.I.A. ma determina una variante di un Piano allora lo Stato può prevedere una procedura coordinata V.I.A.-V.A.S.. In ogni caso devono comunque essere soddisfatti i criteri di entrambe le Direttive!

 

Scrive la Corte “L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva. “

 

Torniamo all’esempio concreto, l’elettrodotto Montenegro-Pescara-Cepagatti e la “variante automatica” del Piano Regolatore del Comune di Cepagatti.

 

Come abbiamo visto, in base alla citata sentenza, i due ministeri non avrebbero potuto richiamare le norme relative alle “varianti automatiche” per escludere la necessità della V.A.S..

 

I due ministeri hanno anche sostenuto che il Piano nazionale delle opere di Terna era stato comunque sottoposto a VAS. Quel Piano, del 2008, chiariva alla popolazione di Cepagatti che sarebbe variato il Piano regolatore del Comune per quella specifica particella? No, visto che il tracciato è stato definito due anni dopo!

 

Qui l’estratto di un verbale del 2010.

 

Lo stesso è avvenuto per l’altro elettrodotto TERNA, il Villanova – Gissi.

 

In diversi comuni la non conformità con gli strumenti urbanistici vigenti è stata superata proprio con il ricorso alla cosiddetta “variante automatica“ senza procedere a V.A.S.

 

Qui l’estratto del Decreto ministeriale di Autorizzazione Unica di quest’opera dove si evidenzia che l’opera comporta le cosiddette “varianti automatiche” dei PRG non conformi.

 

Il Decreto è del 2013, successivo di due anni alla sentenza della Corte di giustizia. Anche in questo caso non si può certo richiamare la V.A.S. del Piano TERNA del 2008 visto che l’accertamento di non conformità urbanistica della Regione mostrato sopra è del 22/10/2012 (cioè di quattro anni più tardi)!

 

Inoltre non si può neanche provare a sostenere che la V.I.A. a cui è stata sottoposta quest’opera nel 2012 fosse una procedura di V.I.A.-V.A.S. perché non fu esplicitato in alcun atto!

 

Vogliamo parlare del gasdotto SNAM “Sulmona-Foligno”? Anche quello, in particolare la Centrale di Compressione di Case Pente, è realizzato in parte in variante urbanistica “automatica“. La Rete nazionale dei gasdotti non è stata mai assoggettata a V.A.S. (tema che sarà oggetto delle prossime puntate), quindi i ministeri non possono neanche ricorrere a questo escamotage come avvenuto per i due elettrodotti!

 

Riepilogando:

a)non sono legittime le varianti automatiche che non siano state assoggettate a V.A.S., per qualsiasi tipologia di opera. La “variante automatica” senza V.A.S. è un’invenzione italica;

b)se è un’opera sottoposta a V.I.A. che determina la variante, allora si può prevedere una forma coordinata delle due procedure. Questo fatto non solo deve essere evidenziato ma gli elaborati progettuali devono soddisfare sia i requisiti della V.I.A. sia quelli della V.A.S.

Ho citato opere abruzzesi solo perché ne conosco meglio l’iter di autorizzazione. Questa sentenza potrebbe riguardare migliaia di casi in Italia.

Nei prossimi mesi ne vedremo delle belle.

 

pubblicato il 30 maggio 2015 su augustodesanctis.com