Trasporto marittimo nell’Ue: il nuovo regolamento per la verifica delle emissioni di anidride carbonica

[di Eleonora Santucci su greenreport.it] E’ arrivato il regolamento europeo relativo alle attività di verifica e all’accreditamento dei verificatori per le emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato la Commissione europea attua le disposizioni del regolamento del 2015 sul monitoraggio, sulla comunicazione e sulla verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

Il regolamento del 2015, infatti, stabilisce, che la Commissione adotti atti delegati al fine di specificare ulteriormente le regole che disciplinano le attività di verifica e le modalità di accreditamento dei verificatori.

Del resto il regolamento del 2015 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Però, l’applicazione delle disposizioni necessita di un quadro complessivo di norme per garantire che la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni siano effettuate in modo armonizzato da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere in modo indipendente e imparziale i compiti loro affidati. Così come necessita di garantire la sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito e le caratteristiche specifiche delle attività di verifica e accreditamento applicabili alle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo.

Quindi, per garantire il sistema di verifica e di accreditamento deve evitare inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni costituite a norma di altri strumenti giuridici dell’Unione, in quanto creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. Per questo deve basarsi sulle migliori pratiche risultanti dall’applicazione delle norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di un mandato rilasciato dalla Commissione.

Le norme armonizzate per la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni e il rilascio dei documenti di conformità da parte dei verificatori definisco chiaramente le responsabilità e le attività dei verificatori.

Nel valutare un piano di monitoraggio, i verificatori devono svolgere una serie di attività per stabilire la completezza, la pertinenza e la conformità delle informazioni presentate dalla società in questione per quanto riguarda il processo di monitoraggio e comunicazione della nave al fine di poter stabilire se il piano è conforme al regolamento.

Al momento di presentare il piano di monitoraggio della nave, le società possono fare riferimento alle informazioni sulle procedure e i controlli esistenti della nave contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale e gestione dell’energia, dal codice internazionale di gestione della sicurezza o dal piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi.

La fornitura di documenti e lo scambio di informazioni tra le società e i verificatori sono essenziali per tutti gli aspetti del processo di verifica, in particolare per la valutazione del piano di monitoraggio, l’esecuzione della valutazione del rischio e la verifica della relazione sulle emissioni. Per questo il regolamento stabilisce una serie di requisiti armonizzati per la fornitura di informazioni e documenti da mettere a disposizione del verificatore prima che inizi le attività di verifica e in altri momenti nel corso della verifica.

Così come prevede che il verificatore adotti un approccio basato sul rischio per la verifica della relazione sulle emissioni, L’analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore deve condurre le attività di verifica.

Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità nel tempo dei dati di monitoraggio il piano di monitoraggio che è stato dichiarato conforme deve essere la base di riferimento per il verificatore in sede di valutazione della relazione sulle emissioni della nave. Il verificatore deve valutare se il piano e le procedure necessarie sono stati attuati correttamente e notificare alla società qualsiasi difformità o inesattezza identificata.

Tutte le attività nel processo di verifica della relazione sulle emissioni sono interconnesse e devono concludersi con la presentazione di una relazione di verifica contenente una dichiarazione sull’esito della verifica.

 

(Pubblicato il 28 novembre 2016)