Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Direttiva sui limiti nazionali di emissioni

[di Eleonora Santucci su greenreport.it] È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sui limiti nazionali di emissioni. La nuova direttiva – che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE – stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5). Inoltre impone agli Stati l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione agli inquinanti e ai loro effetti.

In tal modo si cerca di conseguire livelli di qualità dell’aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.

La nuova direttiva, quindi, contribuisce al raggiungimento di una serie di obiettivi europei. Non solo l’obiettivo di qualità dell’aria stabilito nella legislazione dell’Unione e anche quello stabilito dagli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità, ma pure quelli in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il settimo programma d’azione per l’ambiente.

Con le nuove disposizioni il legislatore Ue cerca di rafforzare le sinergie tra la politica dell’Unione in materia di qualità dell’aria e altre politiche pertinenti dell’Unione, in particolare le politiche in materia di clima e di energia.

Inoltre contribuisce a ridurre i costi sanitari dell’inquinamento atmosferico nell’Unione, cercando di migliorando il benessere dei cittadini dell’Unione, e di agevolare la transizione verso un’economia verde.

La direttiva, fra l’altro dovrebbe contribuire alla progressiva riduzione dell’inquinamento atmosferico, basandosi sulle riduzioni realizzate dalla legislazione dell’Unione in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico alla fonte, intesa a ridurre le emissioni di determinate sostanze.

Dunque, gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla direttiva dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero individuare nel 2025 livelli di emissione indicativi che siano tecnicamente fattibili e non comportino costi sproporzionati. Gli Stati che dovrebbero adoperarsi per rispettare detti livelli. Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, è richiesto che gli Stati membri spieghino i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurrebbero sulla loro traiettoria, nelle relazioni previste.

Gli impegni nazionali di riduzione stabiliti dall’Ue sono basati sul potenziale di riduzione stimato di ciascuno Stato membro contenuto nella relazione n. 16 della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico del gennaio 2015. Nello specifico sono basate sull’esame tecnico delle differenze tra le stime nazionali e quelle della relazione e sull’obiettivo politico di mantenere la riduzione complessiva dell’impatto sulla salute entro il 2030 (rispetto al 2005) il più vicino possibile a quella della proposta della Commissione per la presente direttiva.

Per l’Italia è stabilito che la riduzione delle emissioni di So2 rispetto al 2005 debba essere per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 del 35%, mentre a partire dal 2030 del 71%; per Nox  del 40% per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030 del 65%; per Covnm per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 del 35% e a partire dal 2030 del 46%; per Nh3 per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 del 5% e a partire dal 2030 del 15%; per Pm2,5 per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 del 10% e a partire dal 2030 del  40%.

Gli obblighi di comunicazione e gli impegni di riduzione delle emissioni dovrebbero basarsi sul consumo energetico nazionale e sulle vendite nazionali di combustibili. Tuttavia, alcuni Stati membri possono utilizzare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati nel settore dei trasporti su strada quale base per la verifica della conformità.

Al fine di rispettare i loro impegni di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è opportuno che ogni Stato membro elabori, adotti e attui un programma di controllo dell’inquinamento atmosferico nazionale.

Al fine di ridurre le emissioni da fonti antropogeniche, i programmi nazionali di controllo dovrebbero prendere in esame misure applicabili a tutti i settori pertinenti, tra cui agricoltura, energia, industria, trasporti su strada, navigazione interna, riscaldamento domestico e utilizzo di macchine mobili non stradali e di solventi.

(Pubblicato il 19 dicembre 2016)