Idrocarburi, emanato nuovo disciplinare tipo previsto dallo Sblocca Italia

schermata-del-2015-05-08-150820[di Enzo Salvatore e Augusto De Sanctis su stopombrina.wordpress.com] Il Decreto Sblocca/Sporca Italia per essere attuato nella parte relativi agli idrocarburi prevedeva l’adozione di un decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico contenente il nuovo disciplinare relativo alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

 

Ieri sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Decreto a firma del Ministro Guidi.

 

Il provvedimento è complesso e sarà oggetti di approfondimento in seguito. Qui sotto una prima analisi speditiva.

 

IL TITOLO CONCESSORIO UNICO

Il Ministro Guidi ha adottato il nuovo disciplinare tipo che dà attuazione all’art. 38 dello Sblocca Italia. Il decreto – che abroga il precedente del 2011 – prevede che le sue disposizioni trovino applicazione anche ai procedimenti in corso:

 

«Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 4 marzo 2011, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»

 

Le richieste per il rilascio dei permessi e delle concessioni presentate dopo il 2006 potranno essere convertite in richieste per titoli concessori unici. E perfino i titoli (permessi e concessioni) già rilasciati dopo il 2006 potranno essere convertiti in titoli concessori unici:

 

«I titoli minerari conferiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le attività da svolgere in terraferma, o le istanze di titoli in corso, possono essere convertiti, rispettivamente in titoli unici, o in istanze per titoli unici, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare al Ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l’obbligo di presentare la documentazione prevista dal decreto direttoriale di cui all’art. 19, comma 6, entro novanta giorni dall’emanazione dello stesso».

 

La conversione delle richieste e dei titoli che già si possiedono in titoli concessori unici è una eventualità considerata dallo Sblocca Italia, ma ciò, a nostro avviso, è possibilesolo dopo l’approvazione del “piano delle aree”, che dovrà stabilire – secondo l’art. 38, comma 1 bis, dello Sblocca Italia – dove si potrà estrarre (e dove no). Non prima!

 

In questo modo, il decreto ministeriale elude l’obiettivo posto dal Legislatore: se il Parlamento ha inteso razionalizzare le attività petrolifere attraverso un piano, non si può, nell’attesa che esso venga adottato, stabilire che nel frattempo chiunque lo desideri possa convertire titoli minerari che già si possiedono, richieste già avanzate e nuove richieste in titoli concessori unici e richieste per titoli concessori unici. Quando il piano arriverà non si potrà far più nulla sull’esistente: ci sarà ben poco da vietare. D’altra parte, se lo stesso Legislatore ha stabilito che nelle more dell’approvazione del piano debba applicarsi la “vecchia” normativa (e non lo Sblocca Italia) vuol dire che ha inteso implicitamente vietare che i “vecchi” titoli possano essere convertiti in titoli concessori unici e che i procedimenti in corso possano concludersi con un titolo concessorio unico.

 

PROCEDURE AMBIENTALI

 

Un altro aspetto singolare riguarda il programma dei lavori di cui all’art.3 comma 12:

 

“12. Il procedimento unico per il conferimento del titolo concessorio unico è svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e il rilascio dell’intesa di cui al comma 6.”

 

Si parla di una “valutazione ambientale preliminare” del programma lavori complessivo. A quale procedura valutativa fa riferimento questo comma? Nel nostro ordinamento non esiste alcuna procedura con questo nome. Sicuramente non è una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Facendo riferimento ad un programma si potrebbe pensare che il Decreto faccia in qualche modo riferimento ad una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la parola “preliminare” rimanderebbe, forse, alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. che, appunto, prevede la stesura di un rapporto preliminare ambientale. Ma, ammesso e non concesso che tale sia il riferimento, un Decreto non può escludere per legge, pena la violazione della Direttiva 42/2001/CE  direttiva_europea_42_2001, la necessità della procedura di V.A.S. completa (con la partecipazione del pubblico ecc.). Questa fase, però, non è prevista nel Decreto!

 

In ogni caso emerge chiaramente l’assenza di riferimento alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica per l’assegnazione dei titoli. E’ singolare che lo Stato italiano da un lato pretenda, giustamente, dalla Croazia l’avvio di una procedura di V.A.S. transfrontaliera per il programma di sviluppo di concessioni in Adriatico, ma, dall’altro, ignori completamente questa procedura per le aree di sua competenza!

 

qui puoi scaricare il Decreto

DECRETO 25 marzo 2015 Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Decreto-250315-Agg_to_disciplinare_attuaz_art_38_dl_133_2014_conv_legge-164_2014-GU-103-060515

 

Pubblicato l’8 maggio 2015 su stopombrina.wordpress.com