Novità per i servizi pubblici locali dalla recente normativa ambientale

Consulenza-ambientale-home[di Alberto pierobon su Azienditalia 10/2015] Recentemente sono state emanate, sia a livello normativo che di provvedimenti attuativi, nonché come atti di indirizzo e/o di chiarimento, varie disposizioni e note provenienti da diversi organi e fonti. Queste novità si riflettono sulle strategie, sulle programmazioni e sulla gestione dei servizi pubblici locali: imprese e loro Enti di riferimento. Ne diamo, di seguito, una breve sintesi, guardando agli aspetti evolutivi e di tendenza, comunque sotto il profilo di quanto incide sulle scelte e sull’operatività delle aziende pubbliche e degli Enti Locali.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) del Ministero dell’Ambiente, dopo le varie semplificazioni introdotte soprattutto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014 (e da altri provvedimenti successivamente emanati (1)), assume interesse con la recentissima nota del Comitato prot. n. 437/ALBO/-PRES del 29 maggio 2015 con la quale si è chiarito che “l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sia sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani”.

Il comma 8 del cit. art. 212 così recita: “i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.

Si tratta del c.d. trasporto in conto proprio, che diversamente da quanto avviene per gli altri soggetti gestori, viene “alleggerito” nell’iscrizione all’apposita Sezione dell’ANGA.

Il Codice ambientale (cit. D.Lgs. n. 152/2006) all’art. 183, lett. “mm” definisce il “centro di raccolta” come “una area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.

Il Comitato osserva che l’art. 212, comma 8, cit. “Non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale. Pertanto, l’impresa che intende trasportare ai centri di raccolta … i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l’obbligo di iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014”.

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Pubblicato il 10/2015.